La sospensione di un account Facebook è sempre legittima? La Corte di Appello di L’Aquila conferma il risarcimento per l’utente “ingiustamente” sospeso, ma ne attenua la portata
Il fatto – Un utente Facebook aveva citato in giudizio, innanzi al Tribunale di Chieti, il noto social network chiedendo il risarcimento dei danni patiti in seguito alla sospensione del proprio account.
Questo utente, che per comodità chiameremo Benito, aveva realizzato diversi post negli anni ritenuti da Facebook non in linea con gli “standard della comunità” e per questo aveva subito diverse sospensioni del proprio account, complessivamente per oltre quattro mesi.
Benito promuoveva un ricorso ex art. 702 bis c.p.c. chiedendo la condanna di Facebook al risarcimento del danno di euro 15.000,00 per avere la società: a) sospeso illegittimamente l’account dell’utente in violazione del diritto alla libertà di espressione, costituzionalmente garantito; b) creato un pregiudizio interrompendo le abituali relazioni sociali del sig. Benito. Il ricorso era accolto integralmente dal Tribunale di Chieti.
Facebook promuoveva appello innanzi alla Corte d’Appello di L’Aquila.
La Corte di Appello di L’Aquila – con la sentenza n. 1659/2021 – ha parzialmente accolto il ricorso di Facebook, riducendo di molto il risarcimento del danno (“solo” 3.000,00 euro per il Sig. Benito) e compensando le spese di lite.
Il principio giurisprudenziale – La Corte d’Appello abruzzese ha analizzato il rapporto che si instaura quando un utente si iscrive ad un social network: “si stipula un contratto per adesione mediante il ricorso a moduli online predisposti unilateralmente dal social network […] l’adesione al contratto comporta il sorgere di doveri reciproci. Se da un lato Facebook mette a disposizione una community, dall’altro l’utente concede al social network la facoltà di usare, a determinate condizioni, i propri dati personali. Si tratta quindi di un contratto a titolo oneroso e a prestazioni corrispettive, dove il “prezzo” pagato dall’utente è rappresentato dalla concessione per fini commerciali dei propri dati.”
Dunque, secondo la Corte d’Appello, sono lecite le clausole con cui ogni social network si riserva la possibilità di rimuovere i contenuti degli utenti e di sospenderne gli account, laddove questi contenuti non fossero in linea con gli standard della comunità.
La Corte ha, però, precisato che il social deve, prima di rimuovere un contenuto o di sospendere un profilo, verificare se tale comportamento possa realmente dirsi non in linea con i propri standard.
Nel caso di specie, dei vari post rimossi al sig. Benito, uno solo è stato ritenuto, dalla Corte d’Appello, come illegittimamente rimosso da Facebook, in quanto si limitava all’espressione di un proprio pensiero. Per tali ragioni i giudici di secondo grado hanno notevolmente ridimensionato il risarcimento accordato all’utente dal Tribunale di Chieti.