In caso di incidente il ciclista non ha necessariamente sempre ragione
È stata pubblicata in questi giorni sulle riviste di settore una recente sentenza di merito che farà felici tanti automobilisti.
Il Tribunale di Busto Arsizio, sez. III, sent. n. 1462 del 15.10.2021 ha stabilito la responsabilità del ciclista per aver tagliato la strada all’autovettura.
Il fatto: un ciclista veniva investito da un’auto e citava in giudizio il conducente e la compagnia assicuratrice, chiedendo il risarcimento del danno. Il ciclista sosteneva di esser stato colpito dall’autovettura frontalmente, mentre il conducente sosteneva di aver colpito lateralmente il ciclista, in quanto quest’ultimo aveva provveduto a svoltare improvvisamente a sinistra senza segnalarne l’intenzione.
I verbali dei rilievi effettuati dalla polizia stradale confermavano la tesi del conducente dell’autovettura: il ciclista aveva svoltato a sinistra senza segnalare la manovra ed era stato colpito dal lato destro della vettura e poi frontalmente.
Il Tribunale di Busto Arsizio ha, quindi, richiamato un principio già esposto dalla Suprema Corte di Cassazione: “la responsabilità del conducente del velocipede è ravvisabile allorché il ciclista compia un movimento talmente inatteso e repentino da non consentire al conducente del veicolo, data la imprevedibilità ed anormalità di esso, di porre in atto la manovra che potrebbe impedirne l’investimento.”
Il Tribunale lombardo, ha concluso individuando un concorso di colpa. Se da una parte vi è la responsabilità del ciclista per non aver presegnalato la svolta ed aver dunque tagliato la strada all’auto; dall’altra, il conducente della vettura, nel caso di specie, non ha potuto fornire la prova di aver osservato i limiti di velocità imposti in quel tratto stradale che, probabilmente, avrebbero potuto – nonostante l’imprevedibilità della manovra del ciclista – evitare l’evento o limitarne i danni.