Quello l’hanno regalato a me!
La ex moglie ottiene la restituzione dei regali di nozze donati a lei, ma la Cassazione chiarisce che non possono essere restituite le somme spese in vista delle nozze.
Ottenuta la separazione personale, l’ex moglie chiedeva al Tribunale di Agrigento di dichiarare lo scioglimento della comunione dei beni donati ai coniugi al momento del matrimonio, quindi la restituzione della metà di questi beni (mobilio, arredi e beni di vario genere) o l’equivalente in denaro.
In più l’ex moglie chiedeva la restituzione di alcune somme che, in occasione del matrimonio, aveva spese per l’acquisto delle porte della casa coniugale.
Il Tribunale di Agrigento si pronuncia negativamente, ma la donna propone appello e la Corte d’Appello di Palermo le dava parzialmente ragione.
I beni ricevuti in regalo, secondo una perizia tecnica, venivano divisi equamente tra gli ex coniugi, mentre per quanto riguardava la restituzione delle somme spese per l’acquisto delle porte della casa coniugale la Corte rigettava il motivo di appello.
L’ex moglie proponeva quindi ricorso per Cassazione.
La Cassazione confermava la correttezza della decisione della Corte d’Appello di Palermo, chiarendo che: “le spese effettuate prima del matrimonio sono irripetibili, essendo state utilizzate in vista delle nozze e non potendo trovare applicazione l’art. 785 c.c. […] le somme utilizzate dalla ricorrente devono presumersi come dirette al soddisfacimento dei bisogni familiari e, conseguentemente, le spese si considerano come una donazione avvenuta in adempimento del dovere di contribuzione ex art. 143 c.c. e non sussiste alcun diritto al rimborso.”
Cass. civ., sez. II, ord., 19 luglio 2023, n. 21100