Cos’è il diritto di seguito, come funziona e perché è rilevante per gli autori.
Il diritto di seguito garantisce agli artisti figurativi e visivi, il diritto di ricevere una percentuale dalle vendite, della loro opera, successive alla prima. In altre parole, quando un’opera figurativa o visiva (un quadro, un disegno, una scultura, un arazzo, un’opera in ceramica o in vetro, un manoscritto originale o un’opera di design ecc..) viene venduta per la prima volta, l’artista riceve una remunerazione iniziale. Tuttavia, se successivamente l’opera viene venduta di nuovo, l’artista ha il diritto di ricevere una percentuale sul prezzo di vendita.
Vi sono due requisiti perché sia corrisposto il diritto di seguito: la transazione deve avvenire per il tramite di un professionista (galleria d’arte o casa d’asta) e deve avere ad oggetto un prezzo di vendita non inferiore a 3.000,00 euro.
Ad esempio, se un collezionista privato vende un quadro ad un altro soggetto per la somma, supponiamo, di 4.000,00 euro. L’artista non avrà comunque diritto di ricevere una fee per il diritto di seguito.
Al contrario, se la transazione fosse stata operata da una galleria d’arte o da una casa d’asta, l’artista avrebbe ricevuto una percentuale sul prezzo di vendita dell’opera.
La quantificazione della percentuale varia a seconda dello scaglione. Ad esempio, fino a 50.000,00 euro l’autore avrà diritto ad una fee di diritto di seguito pari al 4% del prezzo; superati i 50.000,00 e fino ai 200.000,00, l’autore avrà diritto ad una percentuale pari al 3 % del prezzo e così via, sino ad arrivare ad una fee dello 0,25% per opere di valore superiore ai 500.000,00 euro.
Questa protezione legale è particolarmente importante per gli artisti che iniziano la loro carriera, poiché consente loro di trarre beneficio dal successo commerciale delle loro opere anche dopo la loro vendita iniziale. Inoltre, il diritto di seguito aiuta a garantire che gli artisti siano adeguatamente ed equamente ricompensati per il loro valore creativo ed incoraggiati a proseguere la loro produzione.
Il diritto di seguito è riconosciuto in molti Paesi in tutto il mondo, ma la sua applicazione e l’entità della sua protezione possono variare da Paese a Paese. In Europa è disciplinato dalla Dir. 2001/84/CE, recepita in Italia dal D.Lgs. 118/2006 che ha modificato la Legge 633/1941.
Il diritto di seguito si trasmette agli eredi entro il sesto grado ed è raccolto e gestito da SIAE, sempre entro i limiti temporali di vita dell’autore più 70 anni.