Mantenimento per il figlio inoccupato: c’è un limite di età?
La giurisprudenza di merito sembra fissarlo a 34 anni, ma la Cassazione ricorda la necessità di una valutazione caso per caso
Fino a che età un genitore ha l’obbligo di mantenere un figlio?
E’ una domanda frequente, alla quale la giurisprudenza ha cercato più volte di rispondere; talvolta individuando anche un limite temporale.
Con una recentissima ordinanza – Cass. Civ. Sez. I, ord. 10.01.2023, n. 358 – la Suprema Corte di Cassazione ha dovuto decidere proprio il ricorso di un padre che chiedeva la revoca dell’obbligo di mantenimento in favore della figlia ultraquarantenne, inoccupata, ma con piena capacità lavorativa.
Nel proprio ricorso il padre lamentava che la Corte di Appello di L’Aquila avesse omesso di motivare la propria decisione circa l’età della figlia e richiamava alcune sentenze di merito e di legittimità che individuavano, invece, in 34 anni il ragionevole limite di tempo oltre il quale il figlio maggiorenne non può più pretendere di essere mantenuto dal genitore.
Con questa ordinanza la Corte di Cassazione più che confermare un limite anagrafico per il figlio (in questo caso figlia) beneficiario, sembra ribadire la necessità di valutare caso per caso i contrapposti interessi, ponendo in relazione l’età del beneficiario con quella del genitore.
La Cassazione ha quindi ribadito che l’obbligo di mantenimento “non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura” e che l’incremento anagrafico del beneficiario costituisce un elemento dinamico, a giustificazione della revisione delle condizioni di mantenimento.